- I soci lavoratori, come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, sono tenuti a frequentare il corso di formazione per la sicurezza (anche in questo la durata varia in base ai rischi specifici dell’attività).
* (La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
• altri settori, fino a 200 dipendenti.
In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. E’ consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.)