Adempimenti sicurezza sul lavoro

Ho un’Azienda, quali adempimenti devo rispettare?

Individuare gli adempimenti per imprese, in merito alla sicurezza sul lavoro, è fondamentale per essere certi di rispettare a pieno gli obblighi di legge.
Se da un lato è vero che molto dipende dall'attività specifica svolta, è altrettanto vero che vi sono normative di base che sono comuni alla maggior parte delle aziende.
Ecco perché può essere molto utile avere un quadro generale che aiuti a far capire alle imprese, innanzitutto, quali sono i primi step da mettere in pratica. In questa pagina parleremo di sicurezza sul lavoro per:
  • aziende con e senza dipendenti;
  • aziende familiari;
  • lavoro autonomo.

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Sicurezza sul lavoro per aziende con e senza dipendenti

Nelle aziende senza dipendenti, costituite da due o più soci, è fondamentale, dal punto di vista degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, identificare chi dovrà essere considerato come datore di lavoro. Gli altri soci saranno considerati, di conseguenza, alla pari di lavoratori dipendenti. In questo modo:
  •  è necessaria la presenza di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che – se presenti – comprenda anche valutazioni legate al rischio chimico, elettromagnetico, vibrazioni, rumore, ecc;
  • al datore di lavoro è richiesta la nomina del RSPP * (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);

  • I soci lavoratori, come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, sono tenuti a frequentare il corso di formazione per la sicurezza (anche in questo la durata varia in base ai rischi specifici dell’attività).
* (La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
• altri settori, fino a 200 dipendenti.
In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. E’ consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.)
Tra gli adempimenti per imprese sono obbligatori anche i corsi Antincendio e Primo Soccorso: in base al numero di lavoratori, vengono individuate una o più figure addette alla gestione di tali emergenze.
A seconda della tipologia di attività, inoltre, possono essere richiesti ulteriori obblighi:
  • sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente che si occupi di realizzare specifiche visite periodiche (ad esempio, per chi trascorre oltre 20 ore/settimana al PC esiste il rischio videoterminali – VDT – oppure, per chi movimenta pesi e merci, il rischio da movimentazione manuale dei carichi – MMC);
  • formazione specifica legata all’utilizzo di macchine e attrezzature tecniche (come muletti, gru, ecc) o per mansioni legate a situazioni di rischio (come lavori in quota, spazi confinati, lavori stradali, ponteggi, ecc). Tutto dipende, ovviamente, anche dal tipo di mansioni previste.
Gli adempimenti base per aziende con dipendenti non cambiano: la differenza è che il rapporto datore di lavoro/lavoratori è effettivo anche contrattualmente e non solo dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.
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Sicurezza sul lavoro per imprese familiari

La sicurezza sul lavoro per le imprese familiari è normata dall'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008. In questa tipologia di azienda possono operare: collaboratori familiari fino al terzo grado di parentela; componenti legati da affinità fino al secondo grado di parentela. Poiché nell’impresa familiare non sono presenti vincoli di subordinazione tra titolare e dipendenti, tutti devono rifarsi agli adempimenti previsti dall'art.21:
  • Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale);
  • Munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  • Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, nel caso effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro ove si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Hanno, inoltre, facoltà di:
  • Beneficiare della sorveglianza sanitaria (secondo quanto previsto dall'art.41)
  • Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte (secondo quanto previsto dall'art.37).
Rimangono a carico di tali imprese gli obblighi previsti da norme speciali, tipo la Formazione obbligatoria per l’utilizzo di Attrezzature speciali (Muletto, Gru, Etc.), redazione di Documentazioni specifiche (Piano di Emergenza ed Evacuazione, CPI, etc.) 

Sicurezza nel lavoro autonomo 
Gli obblighi previsti per il lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro sono gli stessi visti per le imprese familiari: l’articolo di riferimento, dunque, è il 21 del D.Lgs. 81/2008.

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